Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE II
Della locazione di fondi urbani

Art. 1609
Piccole riparazioni a carico dell'inquilino

I. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

II. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.