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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 2
Dell'affitto di fondi rustici

Art. 1630

Affitto senza determinazione di tempo

I. L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.

II. Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.

III. L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.

Seguiva un quarto comma divenuto inoperante.