Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 2
Dell'affitto di fondi rustici

Art. 1641

Scorte vive
TESTO A FRONTE

I. Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi [le norme corporative o] i patti diversi.

Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.