ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE III
Del trasporto di cose

Art. 1683

Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

I. Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

II. Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.

III. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dalla inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.