Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 1
Delle obbligazioni del mandatario

Art. 1717
Sostituto del mandatario

I. Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

II. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

III. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

IV. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.