Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale

Art. 1772
Pluralità di depositanti e di depositari

I. Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.

II. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.

III. Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.