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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale

Art. 1781

Diritti del depositario

I. Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.