Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE III
Del deposito nei magazzini generali

Art. 1788
Diritti del depositante

I. Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.