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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVI
Del conto corrente

Art. 1828

Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

I. Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

II. La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.