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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE III
Dell'apertura di credito bancario

Art. 1842

Nozione

I. L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.