Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVIII
Della rendita perpetua

Art. 1865
Diritto di riscatto della rendita perpetua

I. La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

II. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

III. Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.

IV. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.