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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE III
Dell'assicurazione sulla vita

Art. 1920

Assicurazione a favore di un terzo

I. È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

II. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

III. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.