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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE IV
Della riassicurazione

Art. 1928

Prova

I. I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

II. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.