Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXIV
Dell'anticresi

Art. 1962
Durata dell'anticresi

I. L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

II. In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

III. Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.