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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore

Art. 2003

Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

I. Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

II. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.