Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO III
Dei titoli all'ordine

Art. 2014

Girata a titolo di pegno
TESTO A FRONTE

I. Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

II. L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.