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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO III
Dei titoli all'ordine

Art. 2018

Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione

I. Durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.