Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VIII
Dell'arricchimento senza causa

Art. 2041
Azione generale di arricchimento

I. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

II. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.