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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2052

Danno cagionato da animali

I. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.