Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2055
Responsabilità solidale

I. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

II. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate.

III. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.