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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2058

Risarcimento in forma specifica

I. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.

II. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.