Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE I
Dell'imprenditore

Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro

I. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.