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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2102

Partecipazione agli utili

I. Se [le norme corporative o] (1) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro รจ determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.