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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2109

Periodo di riposo

I. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

II. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio , ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità.

III. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

IV. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.