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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 3
Della previdenza e dell'assistenza

Art. 2115

Contribuzioni

I. Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

II. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

III. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.