Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2138
Dirigenti e fattori di campagna

I. I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative] (1) e, in mancanza, dagli usi.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.