Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria
I. Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
II. È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.