Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria

Art. 2148
Obblighi di residenza e di custodia

I. Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

II. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.