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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE III
Della colonia parziaria

Art. 2164

Nozione

I. Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

II. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi.

Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.