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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
SEZIONE I
Del registro delle imprese

Art. 2188

Registro delle imprese

I. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

II. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

III. Il registro è pubblico.