Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
PARAGRAFO 2
Delle scritture contabili

Art. 2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili

I. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

II. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e della fatture spedite.

III. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.