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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2223

Prestazione della materia

I. Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore di opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.