Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali

Art. 2231
Mancanza d'iscrizione

I. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

II. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.