Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IV
Del lavoro subordinato in particolari rapporti
CAPO II
Del lavoro domestico

Art. 2242
Vitto, alloggio e assistenza

I. Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

II. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.