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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IV
Del lavoro subordinato in particolari rapporti
CAPO II
Del lavoro domestico

Art. 2245

Indennità di anzianità

I. In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

II. L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

III. Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.