Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE II
Dei rapporti tra i soci

Art. 2259
Revoca della facoltà di amministrare

I. La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

II. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

III. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.