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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO III
Della società in nome collettivo

Art. 2308

Scioglimento della società

I. La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.