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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO IV
Della società in accomandita semplice

Art. 2322

Trasferimento della quota

I. La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.

II. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.