ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE XI
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Art. 2447-quater

Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

I. La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.

II. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.