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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2463-bis

Società semplificata a responsabilità limitata (1)

I. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche (2).

II. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

6) gli amministratori (3).

III. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. (4)

IV. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

V. [...] (5)

VI. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili

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(1) Articolo inserito dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e modificato in sede di conversione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(2) L'articolo 9, comma 13, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99, ha soppresso le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione»
(3) L'articolo 9, comma 13, del d.l. n. 76 del 2013, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99, ha soppresso le parole: «i quali devono essere scelti tra i soci».
(4) Comma inserito dall'articolo 9, comma 13, del d.l. n. 76 del 2013, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99.
(5) Comma soppresso dall'articolo 9, comma 13, del d.l. n. 76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99. Il testo del comma soppresso recitava: «È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo».