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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (2)

Art. 251

Autorizzazione al riconoscimento (3)

I. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

II. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (4).

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione naturale e della legittimazione» Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 1: Del riconoscimento dei figli naturali».
(3) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013. L'articolo sostituito disponeva:"

Art. 251 (Riconoscimento di figli incestuosi)

I. I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

II. Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. "


(4) L'art. 22, comma 1, del d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le seguenti parole: «tribunale per i minorenni» con la seguente: «giudice».