Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (2)


Art. 252

Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (3)


I. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio (4) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

II. L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. (5)

III. Qualora il figlio (6) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia (7) è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio (7).

IV. È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore (7) che abbia effettuato il riconoscimento.

V. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento. (8)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione naturale e della legittimazione» Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 1: Del riconoscimento dei figli naturali».
(3) Rubrica sostituita dall'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo recitava: «Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima».
(4) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha sostituito la parola: «naturale» con le parole: «nato fuori del matrimonio».
(5) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha sostituito la parola: «naturale» con le parole: «nato fuori del matrimonio"; le parole: «e dei figli legittimi» con le parole: «convivente e degli altri figli» le parole: «genitore naturale» con la parola: «genitore»; e ha sostituito l'ultimo periodo che recitava: «In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore».
(6) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha soppresso le parole «legittima» e «naturale».
(7) L'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha soppresso la parola «naturale».
(8) Comma inserito dall'art. 23, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.