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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle società cooperative
SEZIONE V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo

Art. 2545-octies

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

I. La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

II. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.