Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2607
Modificazioni del contratto

I. Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

II. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.