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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE III
Dei consorzi obbligatori

Art. 2616

Costituzione

I. Con provvedimento dell'autorità governativa [, sentite le corporazioni interessate,] può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

II. Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.