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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2668-bis

Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale (1)

I. La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

II. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

III. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

IV. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

V. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

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(1) Articolo inserito dall’art. 62, comma 1 della l. 18 giugno 2009, n. 69 con effetto dal 4 luglio 2009. In base all'art. 58, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.