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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)

Art. 269

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

I. La paternità e la maternità (3) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

II. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

III. La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

IV. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità. (3)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale». Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 2: Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Con effetto dal 7 febbraio 2014, l'art. 30, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso la parola «naturale».