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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2697

Onere della prova

I. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

II. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.