Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)


Art. 270
Legittimazione attiva e termine

I. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità (3) è imprescrittibile riguardo al figlio.

II. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti [...] (4), entro due anni dalla morte.

III. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti.

IV. Si applica l'articolo 245. (5)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale». Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 2: Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Con effetto dal 7 febbraio 2014, l'art. 31, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso la parola «naturale».
(4) Con effetto dal 7 febbraio 2014, l'art. 31, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole: «legittimi, legittimati o naturali riconosciuti».
(5) Comma aggiunto dall'art. 31, d.lg. 28 dicembre 2013 con effetto dal 7 febbraio 2014.