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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO V
Della confessione

Art. 2735

Confessione stragiudiziale

I. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

II. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.